Art. 12.

      1. I laboratori che effettuano l'analisi dei materiali gemmologici in commercio e che rilasciano le relative certificazioni devono appartenere alle camere di commercio, o a loro aziende speciali, ed essere iscritti in un apposito elenco tenuto, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 15, dalle camere di commercio.
      2. I laboratori di cui al comma 1 devono offrire garanzie di indipendenza e

 

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di qualificazione tecnico-professionale, volte in particolare al settore della gemmologia per la determinazione della categoria di appartenenza dei materiali gemmologici in commercio ed essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 15.
      3. I laboratori devono essere iscritti nell'elenco tenuto dalla camera di commercio competente per territorio. A tale fine devono presentare apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del comma 2.
      4. La vigilanza e il controllo sui laboratori iscritti nell'elenco di cui al comma 1, volti a verificare l'osservanza dei requisiti previsti dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 15, sono esercitati ai sensi di quanto stabilito dal medesimo regolamento.